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Ordinanza — n. 2370/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated theft, ruling physical violence on securing items suffices for aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2370/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vito Sergi inadmissible, rejecting his claim that the aggravated theft charge was misapplied. Sergi argued that cutting the chain securing his bicycle constituted the required violence on the object, while the prosecution contended the act involved violence against the securing pole. The court held that violence directed at items instrumental to the theft, such as the securing chain, satisfies the statutory requirement for the aggravating circumstance of violence against things.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; The aggravating circumstance of violence against things is established when the agent uses physical energy to damage or alter other objects that serve as a means to commit the theft, without requiring direct violence against the stolen property itself.

Parole chiave

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aggravated theft violence against things instrumental damage inadmissible appeal criminal procedure costs ammende per infrazione procedurale addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
ritenuto che la prospettazione avanzata con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Vito Sergi - che ha denunciato l'erronea applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
279042); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 13 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
279042); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013
Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep.
Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019
258725; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGI VITO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 21/03/1949 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ritenuto che la prospettazione avanzata con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Vito Sergi - che ha denunciato l'erronea applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.) in relazione al reato di tentato furto aggravato di cui egli è stato dichiarato responsabile, ritenuta poiché lo stesso ha tentato di tranciare la catena con la quale la bicicletta oggetto materiale del reato era assicurata a un palo - è in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante di cui sopra è integrata allorché l'agente, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione, non occorrendo che la violenza sia esercitata sulla res oggetto di sottrazione ma essendo sufficiente che essa sia esercitata su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all'amotio della prima (cfr.

Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01;2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il