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Ordinanza — n. 2368/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to unauthorized defense and new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2368/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Danica Jovanovic and Nico Radulovic inadmissible. Jovanovic's appeal was rejected because her defense lawyer lacked proper authorization and raised a new ground of non-punishability that was not previously argued. Radulovic's appeal was dismissed as it was not attributable to him, despite the lawyer's claim of sole representation.

Regesto Legislator

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Art. 589 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed by an unauthorized defender or if new grounds are raised that were not presented during the appeal phase.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized defense new grounds of appeal non-punishability legal representation rules procedimento di nomina violazione del mandato fiduciario

Disposizioni normative citate

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Art. 589 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen.; considerato che l'unico motivo del ricorso avanzato da Danica Jovanovic, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOVANOVIC DANICA nato a BELGRADO( SERBIA) il 01/03/1974 RADULOVIC NICO nato il 09/05/1995 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

osservato che, con il medesimo atto, l'avvocato Mario Fortunato ha presentato ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati Danica Jovanovic e Nico Radulovic avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.56 e 624 cod. pen.; rilevato che il ricorso presentato da Nico Radulovic è inammissibile in quanto avanzato da difensore non legittimato poiché privo di nomina fiduciaria (a lui conferita dalla sola Jovanovic: cfr. atto di nomina depositato il 4 dicembre 2019), a nulla rilevando - alla luce dell'espressa proposizione del ricorso anche nell'interesse del Radulovic - che con PEC del 17.03.2022 (pervenuta alla cancelleria della Quinta Sezione penale della Corte di appello di Milano) il difensore abbia comunicato che "il ricorso deve essere inteso solo nell'interesse di Jovanovic Danica", senza invece depositare rituale rinuncia ex art. 589 cod. proc:. pen.; considerato che l'unico motivo del ricorso avanzato da Danica Jovanovic, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (adducendo che essa sarebbe rilevabile d'ufficio e che la pronuncia impugnata non avrebbe motivato sul punto) non è qui deducibile in quanto inedito, non essendo stato sollevato con i motivi di appello quantunque la norma codicistica appena indicata fosse già vigente allorché (il 9 febbraio 2019) è stata deliberata la decisione impugnata (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01:

«in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»); ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di Danica Jovanovic ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e senza, invece, alcuna condanna nei confronti del Radulovic, in quanto la proposizione del ricorso non è a lui attribuibile;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la sola JOVANOVIC DANICA al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec