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Ordinanza — n. 2367/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription and generic evidence review grounds, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2367/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the statute of limitations expired before the appellate judgment. The appellant argued for a later expiration date, but the court found this contradicted established law regarding the maximum limitation period. Furthermore, the court dismissed the complaint regarding evidence evaluation as generic grievances already properly addressed at the trial level.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the limitation period has clearly not expired according to statutory norms and when the grounds concern generic complaints regarding evidence evaluation without specific allegations of procedural distortion.

Parole chiave

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statute of limitations criminal appeal inadmissibility evidence evaluation review generic grievances dismissal procedural costs award motivi di cassazione difetto di motivazione motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
280747 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
280747 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtartour
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
226074 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANTONI ROCCO nato a MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO il 18/08/1958 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Rocco Mastrantoni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputai:o era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato (artt- 624, 625, comma 1, nn. 1 e 7, cod. pen.); considerato che: - il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'inosservanza della legge penale, deducendo che il termine di prescrizione del reato sarebbe spirato anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (resa il 15 dicembre 2021), è in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che il termine massimo ex art. 157 e 161 cod. pen.

è da individuarsi ne giorno 6 maggio 2023; - il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza e violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova, è costituito da mere doglianze generiche, in quanto riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708) ed è unicamente diretto a sollecitare irritualmente in questa sede di legittimità una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori della specifica allegazione del travisamento di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis