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Ordinanza — n. 2089/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against penalty agreement for theft, ruling generic grounds inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2089/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mero Antepara Genesis Cecilmara inadmissible against a first-instance penalty agreement for aggravated theft. The appellant argued for non-punishment and evidentiary errors, but the court found these grounds generic and unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against penalty agreements are inadmissible if the grounds are generic and lack specific factual or legal foundation, as the judge's ratification of the agreement suffices when no statutory grounds for acquittal exist.

Parole chiave

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penalty agreement inadmissible appeal generic grounds theft conviction procedural costs licenziamento per furto confisca di valori patrimoniali scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 448 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento degli odierni ricorrenti.
Art. 444 c.p.p.
art. 129 c.p
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERO ANTEPARA GENESIS CECILMARA nato il 08/07/1992 avverso la sentenza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MERO ANTEPARA Genesis Cecilmara ricorre avverso la sentenza indi- cata in epigrafe con la quale il Tribunale di Genova ha applicato nei suoi confronti la pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione a ipotesi di concorso in furto pluriaggravato di beni custoditi all'interno di autoveicoli in sosta.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla omessa valutazione della ricorrenza di cause di non punibilità e alla valutazione della prova di colpevolezza del ricorrente.

3. I i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici e privi di fondamento. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento degli odierni ricorrenti. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consa- pevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costi- tuenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiannento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, limitato alla verifica delle ipotesi di cui all'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di deci- sioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere estensor