Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and erroneous recidiva application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Roberto Devenuto's appeal inadmissible, dismissing his claims regarding the appellate court's handling of evidence and recidiva. Devenuto argued that the lower court lacked proof of fingerprint discovery and misapplied criminal procedure rules concerning prior offenses. The court rejected these arguments as they merely reiterated appeal complaints without addressing the established facts or correcting the legal application regarding the timing of previous crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already examined in the appeal judgment without presenting new facts or arguments, and if the lower court correctly applied the law regarding recidiva based on the temporal proximity of prior offenses.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEVENUTO ROBERTO nato a CERIGNOLA il 29/03/1983 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Macerata in data 23.9.2020 nei confronti di Pellegrino Domenico ed in parziale riforma della medesima sentenza nei confronti di Devenuto Roberto ha rideterminato la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 81 cpv, 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
2. Devenuto Roberto, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'assenza di prova circa il rinvenimento dell'impronta del Devenuto. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.
b) cod. proc.pen. con riferimento alla contestata recidiva.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. In primis le censure reiterano le doglianze già oggetto dei motivi di appello e non si confrontano con quanto statuito a riguardo dalla Corte territoriale. Inoltre il primo motivo, che sotto l'egida del vizio di motivazione contesta la valenza probatoria delle impronte papillari a fondare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, fonda tale giudizio su una congerie di altri elementi quali l'accertata frequentazione con il Pellegrino, il fatto che l'impronta sia stata rinvenuta sulla autovettura rubata, manomessa all'interno del vano motore proprio dal Pellegrino.
Inoltre è stato posto in rilievo che non vi è altra spiegazione de rinvenimento dell'impronta sul montante esterno di un'auto rubata lasciata ma una stazione di servizio autostradale. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Ed invero correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la contestata recidiva atteso che l'ultimo dei precedenti furti era stato realizzato appena più di un anno e mezzo prima rispetto ai fatti per cui è processo e le modalità degli tessi è indicatva di una maggiore capacità a delinquere. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cosi deciso in Roma il 2 novembre 2022. Il Co estensore Il Presidente Marin 7v140 Andrea Montagni DE p (-_-)-s 1TATA IN C A':\:C1-