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Ordinanza — n. 2087/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation as generic arguments fail to challenge the lower court's sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Belaeff Gennaro inadmissible due to a lack of specific motivation regarding his conviction for attempted theft. The appellant argued the lower court failed to properly recognize mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and devoid of critical analysis against the original judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and fail to provide a necessary critique of the lower court's reasoning, rendering the decision linear and congruous without evident contradictions.

Parole chiave

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lack of motivation appeal generic arguments inadmissibility criminal procedure appeal sentencing review standards procedural costs award altri reati infrazione molto grave violazione grave delle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAEFF GENNARO nato a NAPOLI il 20/11/1995 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Belaeff Gennaro ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto tentato pluriaggravato di un motoveicolo e, con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche ritenute equi- valenti alle circostanze aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120 di multa.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio con riferimento al mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici, in particolare laddove reclamano il riconoscimento di un benefi- cio, quale le circostanze attenuanti generiche, che risultano invero essere state riconosciute, sebbene con giudizio di equivalenza.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 - Il consigliere estensore Il Pre