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Ordinanza — n. 2083/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for rejecting generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2083/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Fanu Nicolae inadmissible regarding the rejection of generic mitigating circumstances. The lower courts had already applied the statutory minimum penalty and explicitly reasoned why mitigating factors did not outweigh aggravating ones, noting the defendant's prior partial benefit of leniency. The court found the territorial court's reasoning sufficient and diffuse, rejecting the claim that the decision lacked adequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen.; The appeal alleging insufficient motivation for rejecting a request to apply the statutory minimum with predominant generic mitigating circumstances is inadmissible when the lower court has diffusely explained why mitigating factors do not outweigh aggravating ones and noted prior partial leniency benefits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances statutory minimum penalty insufficient motivation claim aggravating versus mitigating factors Cassation procedural law criminal sentencing reasoning fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 605 cod. proc. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 163 cod. pen.
Art. 606 comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen.
in relazione all'art. 606 comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANU NICOLAE nato il 29/07/1970 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; i.

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano in data 8.3.2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Fanu Nicolae colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 132,00 di multa.

2. Il Fanu, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione con cui deduce la nullità per violazione degli artt. 125, comma 3, 546 comma 1 lett. e), 605 cod.proc.pen., 62 bis, 132 , 133, 163 cod.pen. in relazione all'art. 606 comma 1, lett. b), e) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale senza adeguata motivazione rigettato la richiesta difensiva di applicazione del minimo della pena con il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti nonché di concessione dei benefici di legge.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale ha diffusamente motivato circa il trattamento sanzionatorio rilevando che già il primo giudice ha applicato la pena nel minimo edittale dando altresì conto delle ragioni per le quali le circostanze attenuanti non sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate ovvero il trattamento particolarmente clemente di cui l'imputato ha già beneficiato (essendogli stata contestata non già l'ipotesi consumata bensì quella tentata). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre