Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific objection to alcohol test results.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Petrilli Gaetano inadmissible. The appellant challenged the lower court's conviction for drunk driving, alleging procedural nullity and contradictory reasoning regarding the evaluation of evidence. The court rejected these claims because the defendant never contested the proper functioning of the breathalyzer or the validity of the alcohol test receipts during the abbreviated trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a judgment in an abbreviated criminal proceeding is inadmissible if the appellant fails to raise specific objections to the evidence or the functioning of technical instruments used during the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI GAETANO nato a L'AQUILA il 06/06/1983 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; t
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 10 giugno 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Petrilli Gaetano era stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 1000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2, lett.
b) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Il Petrilli ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello deducendo la nullità della sentenza per inosservanza della legge penale e per illogica e contraddittoria motivazione sulla valutazione della prova con vizio risultante dai verbali degli agenti accertatori.
3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ove si dà atto che l'imputato non ha mai contestato il buon funzionamento dell'etilometro. Peraltro, nella fattispecie, di ammissione al rito abbreviato non condizionato, la Corte ha ritenuto l'implicita accettazione dell'imputato all'utilizzazione degli scontrini dell'alcooltest, non avendo eccepito nulla in proposito e non avendo sollecitato l'assunzione di una prova contraria Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2