Italian court dismisses appeal claiming electronic anti-theft devices do not constitute public exposure for aggravated theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by IZZI SERENELLA inadmissible regarding the qualification of theft under aggravated circumstances. The appellant argued that the presence of an electronic anti-theft system precluded the legal requirement of public exposure to shame. The court rejected this, ruling that such devices do not guarantee constant and direct control over the stolen goods, thereby satisfying the statutory condition for aggravation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: The presence of an electronic anti-theft device in a supermarket does not preclude the aggravating circumstance of public exposure to shame because the device fails to ensure constant and direct control over the stolen property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZI SERENELLA nato a L'AQUILA il 21/02/1963 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; I.
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale de L'Aquila aveva ritenuto Izzi Serenella colpevole del reato di furto aggravato (così diversamente qualificato il fatto in origine contestato ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod.pen.) condannandola alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, ha diversamente qualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. rideterminando la pena in mesi tre di reclusione ed Euro 150,00 di multa. 2.Izzi Serenella, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un solo motivo di impugnazione con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. da parte del giudice d'appello atteso che vi è incompatibilità tra l'aggravante de qua ed un sistema antitaccheggio elettronico.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede nel tentativo di furto dai banchi di un supermercato di beni dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", in quanto tale dispositivo non è idoneo ad assicurare un controllo costante e diretto sulla "res (Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015 dep. 2016, Rv. 267564 - 01). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novembr