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Ordinanza — n. 2079/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as facts were already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2079/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical regarding the forced entry into the vehicle and incorrectly applied aggravating circumstances. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed on appeal and would require a re-evaluation of the evidence, which is prohibited in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 604 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 625 n. 2 c.p. The Supreme Court holds that cassation grounds must not solicit a revision of the evidentiary compendium, which is reserved for the trial phase, and that appeals reiterating rejected appellate arguments are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility review of legality limits evidence re-evaluation prohibition aggravating circumstances application recidiva qualificata rejection testimonianza inattendibile prove tardive lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Con il primo assume la manifesta illogicità della motivazione a norma dell'art. 606 lett.
Art. 604 comma 2 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 604 comma 2 cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Con il primo assume la manifesta illogicità della motivazione a norma dell'art. 606 lett.
Art. 625 n. 2 c.p.
per avere la Corte territoriale confermato la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. peraltro con riferimento ad una condotta diversa da quella ritenuta in primo grado.
art. 604 comma 2 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 604 comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SILVA ROBERTO nato a AVEZZANO il 02/11/1971 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; 4

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano del 9 marzo 2018 con cui De Silva Roberto è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, e 625 n. 2 cod. proc. pen. (escluse le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 7 cod. pen.) e condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 750,00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando tre motivi. Con il primo assume la manifesta illogicità della motivazione a norma dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. laddove la Corte territoriale ha escluso che terze persone avessero forzato la serratura dell'autovettura e si siano impossessate del denaro dello Shishkov e che la sottrazione del denaro vi sia stata proprio quando il ricorrente è entrato nell'autovettura. Con il secondo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 604 comma 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale confermato la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. peraltro con riferimento ad una condotta diversa da quella ritenuta in primo grado. Con il terzo motivo deduce che al ricorrente dovevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche e non doveva essere applicato l'aumento di pena previsto per la recidiva e comunque la pena doveva essere determinata prendendo le mosse dal minimo edittale. La difesa dell'imputato ha depositato memoria.

3. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi, oltre a reiterare le medesime censure già svolte in sede di appello e disattesi dal giudice di secondo grado con motivazione logica e scevra da aporie logiche, di fatto sollecitano una rivisitazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Del pari inammissibile è la terza censura atteso che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente motivato in ragione della gravità dei fatti e della mancanza di elementi favorevoli di valutazione. Del pari è stato congruamente motivato il rigetto dell'esclusione della recidiva qualificata, atteso che la consumazione del reato de quo è sintomatica di una particolare propensione al delitto in continuità con i fatti di cui alle precedenti condanne. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i