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Ordinanza — n. 2077/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation on generic recidivism and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for theft and fraud, arguing the reasoning was illogical and that generic mitigating circumstances were ignored without explanation. The court rejected these claims, stating the appellate court provided adequate, plausible reasoning that fell within the bounds of judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's decision is supported by adequate and plausible reasoning, even if the appellant criticizes the factual reconstruction or the non-application of generic mitigating factors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation generic mitigating circumstances judicial discretion recidivism defense theft and fraud conviction appellate court reasoning testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Con il primo assume la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 378 cod. pen.
Parimenti inammissibile è la seconda censura che non si confronta con la sentenza impugnata in cui la Corte territoriale a fondare il diniego sottolinea l'assenza di ogni resipiscenza e di intento risarcitorio nonché la sussistenza di una precedente condanna per il reato di cui all'art. 378 cod.
art. 378 cod. pen
Parimenti inammissibile è la seconda censura che non si confronta con la sentenza impugnata in cui la Corte territoriale a fondare il diniego sottolinea l'assenza di ogni resipiscenza e di intento risarcitorio nonché la sussistenza di una precedente condanna per il reato di cui all'art. 378 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI ANTONIO nato a PALERMO il 08/02/1995 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Gip di Palermo del 23 gennaio 2019 con cui, all'esito di giudizio abbreviato, Lipari Antonio è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen e, operata la riduzione per il rito, condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando due motivi. Con il primo assume la violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. per avere il giudice a quo ritenuto integrata la fattispecie di reato contestata risultando il percorso motivazionale affetto da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà. Con il secondo si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche in relazione alla quale la Corte territoriale non ha reso alcuna motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Le doglianze espresse dal ricorrente si sostanziano in una critica generica della ricostruzione del fatto operata dai giudice di merito già oggetto di censura in sede di appello e già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.

Parimenti inammissibile è la seconda censura che non si confronta con la sentenza impugnata in cui la Corte territoriale a fondare il diniego sottolinea l'assenza di ogni resipiscenza e di intento risarcitorio nonché la sussistenza di una precedente condanna per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2