Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of censorial analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Terrasi Nicolò inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The court found the appellant's complaints regarding recidivism and mitigating circumstances to be generic and lacking specific censorial analysis against the lower court's decision. Consequently, the court rejected the arguments as repetitive of previously dismissed objections and upheld the original conviction for theft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 69 comma 4 cod. pen.; Art. 62 n.4 cod. pen. The appeal is inadmissible if grounds are generic and lack specific censorial analysis, and recidivism prevails over generic mitigating circumstances when the offender's criminal personality is negative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI NICOLO nato a SAN GIUSEPPE JATO il 10/11/1969 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.TERRASI Nicolò ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Pa- lermo che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in luogo di privata dimora e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclu- sione ed euro 400 di multa.
2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione al riconosci- mento della recidiva, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze at- tenuanti generiche e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la corte distrettuale aveva esaminato e disatteso con motivazione non manife- stamente illogica o contraddittoria. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha correttamente motivato la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di ulteriore manife- stazione di una capacità criminale ingravescente, espressione di ennesima manifestazione di una condotta perseverante nel crimine, che denota seria- lità, tale da ravvisare, in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rim- proverabilità soggettiva del reo e, in sostanza, un profilo di maggiore ripro- vevolezza e accrescimento dello spessore criminale, tenuto conto dei prece- denti penali non risalenti e delle modalità della condotta. 3.2 Ha poi correttamente escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sia perché il giudizio di prevalenza è precluso dal di- sposto dell'art.69 comma 4 cod.pen., sia in ragione della non modestia della condotta e della negativa personalità del prevenuto. 3.3 Quanto alla circostanza attenuante dell'avere provocato un danno di speciale tenuità il giudice distrettuale ha rilevato che il furto della borsa ri- sultava tutt'altro che caratterizzato da speciale tenuità, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la conces- sione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno econo- mico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).
Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considera- zione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi succes- sivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01) e per- tanto a nulla rileva, a tali fini l'eventuale restituzione della refurtiva, che peraltro i giudici di merito hanno valorizzato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il Co