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Ordinanza — n. 2073/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals for vague procedural violations without specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2073/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeals filed by Paonessa Davide and Gallo Roberta inadmissible. Both defendants challenged the appellate court's sentencing for multiple crimes, citing violations of law and illogical reasoning under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because the applicants merely complained about the lack of alternative thesis evaluation without detailing specific argumentative deficiencies or logical flaws in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Cassation appeals must precisely articulate legal grounds and factual elements; generic complaints regarding omitted alternative thesis evaluations without specific argumentative deficiencies are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 129 Code of Criminal Procedure vague procedural violations omitted alternative thesis specific argumentative deficiencies motivi di cassazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Entrambi gli imputati con separati atti ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 129 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Entrambi gli imputati con separati atti ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAONESSA DAVIDE nato a MESSINA il 24/07/1974 GALLO ROBERTA nato a NAPOLI il 04/01/1979 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 27 novembre 2018, ha rideterminato la pena, inflitta a Paonessa Davide e Gallo Roberta in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione) in mesi nove di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

2. Entrambi gli imputati con separati atti ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti si limitano a denunziare la sussistenza dei vizi motivazionali suindicati, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 novem