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Ordinanza — n. 2072/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unargued grounds lacking specific critique of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2072/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Piccolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Piccolo argued the lower court failed to explicitly acquit him regarding theft charges and did not sufficiently address his state of need. The court rejected these claims as generic and lacking the necessary critical engagement with the lower court's specific arguments, finding the decision linear and consistent.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of a specific critique of the lower court's reasoning, rendering the decision unsuitable for review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific critique state of need defense procedural costs and fine furto di lieve entità reato di poca entità imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO SALVATORE nato a TAURIANOVA il 14/06/1991 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.PICCOLO Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato di componenti di un autoveicolo in sosta e, riconosciute le circostanze attenuanti generi- che con giudizio di prevalenza, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 140 di multa.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancata pronuncia assolutoria con particolare riferimento dei rilevati indici di emersione dell'ipotesi di furto ascritto, a fronte di bene apparentemente abbandonato e da condotta motivata dallo stato di bisogno del ricorrente.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere estensore Il Pr