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Ordinanza — n. 2070/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation for theft charges with prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2070/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued the sentence violated procedural rules and lacked sufficient reasoning under Article 133 of the Penal Code. The court rejected this, affirming that sentencing falls within the trial judge's broad discretion and that the imposed penalty was justified by the defendant's negative personality and criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The determination of the penalty within the statutory range belongs to the broad discretionary power of the trial judge, requiring only a summary statement of the evaluated criteria, unless the sentence constitutes mere arbitrage or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion theft charges criminal history appeal inadmissibility Article 133 Penal Code procedural nullity prior convictions momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
b) e c) in relazione agli art. 133 cod.
Art. 606 lett. b) e c) c.p.p.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo la nullità ex art. 606 lett.
Art. 544 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
pen..(capo 2),concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n.
artt. 624 c.p
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 29 giugno 2021, con cui El Bihi Issam, all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 624 c.p.
art. 133 cod. pen
b) e c) in relazione agli art. 133 cod. pen., 544 e 546 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BIHI ISSAM nato il 29/04/1990 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 29 giugno 2021, con cui El Bihi Issam, all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 624 c.p. (capo 1) e 56, 624 cod. pen..(capo 2),concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen ed applicati l'aumento per la continuazione nonché la riduzione per il rito.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo la nullità ex art. 606 lett.

b) e c) in relazione agli art. 133 cod. pen., 544 e 546 cod.proc.pen. dolendosi della quantificazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla negativa personalità dell'imputato che ha commesso due fatti di analogo tenore in rapida successione e che dal casellario risulta gravato da numerosi precedenti anche gravi e specifici.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2