Italian court dismisses appeal claiming no criminal continuation due to lack of prior representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for multiple crimes. The appellant argued that the failure to recognize criminal continuation was illogical, but the court found the motive merely repetitive of arguments already rejected by the trial judge. The court ruled that the defendant's actions constituted a general propensity for deviance rather than a unified criminal plan requiring prior representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.; Art. 110 c.p.: The court establishes that a series of crimes of the same type does not constitute criminal continuation if they lack prior representation and unitary deliberation, instead reflecting a general propensity for deviance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLUS NAZARENO NICODEMO nato a CAGLIARI il 29/07/1995 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 19 febbraio 2019, con cui Mallus Nazareno Nicodemo, all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 80,00 di multa in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen..
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato.
3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il motivo risulta meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le tante: Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896-01), ha argomentato, senza incorrere in illogicità, come, nella specie, non fosse ravvisabile la previa rappresentazione e unitaria deliberazione di una serie di condotte criminose - come è richiesto ai fini della configurabilità della continuazione -, ma, piuttosto, un mero programma di vita delinquenziale del reo, il quale esprime l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando solo una generale propensione alla devianza (tra le tante:
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896-01). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novemb