Cassation appeals dismissed as inadmissible due to lack of new arguments compared to second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Cannizzo Antonino and Nanfaro Domenico inadmissible. Both appellants reiterated the same substantive arguments regarding the factual reconstruction already presented during the second instance proceedings without addressing the appellate court's reasoning. The court rejected the appeals because the new grounds did not constitute a valid challenge to the final judgment's legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already examined in the second instance without presenting new grounds or addressing the appellate court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNIZZO ANTONINO nato a NISCEMI il 27/06/1989 NANFARO DOMENICO nato a NISCEMI il 27/01/1987 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Cannizzo Antonino e Nanfaro Domenico ricorrono per cassazione con separati atti, articolati ciascuno in una censura, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta del 2.11.2021 che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Gela in data 19 aprile 2018, all'esito di giudizio abbreviato, li aveva ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 624 bis e 625n. 2 cod. pen. condannandoli alla pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno.
2. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Ed invero entrambi i ricorrenti reiterano (con motivo sostanzialmente sovrapponibile) le medesime censure già proposte in sede di appello ed attinenti alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito senza peraltro confrontarsi con la motivazione della sentenza d'appello che, all'esito di una riapertura dell'istruttoria dibattimentale onde assumere nuovamente la testimonianza del teste di P.G. Accogli Vito , ha concluso che la complessiva ricostruzione della vicenda pare delineata in termini coerenti con i dati probatori acquisiti. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il