Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of comparison between mitigating and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court inconsistently granted generic mitigating circumstances while denying them, and incorrectly labeled him a professional offender without prior habitual delinquency findings. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a direct comparison between the granted mitigating factors and the denied aggravating factors, and the professional offender label was based on a separate legal review, not the specific denial of mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 350 comma 7 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the balance of mitigating and aggravating circumstances is inadmissible if the appellant fails to substantiate a direct comparison between the granted mitigating factors and the denied aggravating factors, as the characterization of a professional offender may rest on distinct legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMENTO EMANUELE nato a PALERMO il 26/01/1992 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 22 maggio 2018 con cui Casamento Emanuele era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce la illogicità e la contraddittorietà della motivazione laddove, benché abbia ritenuto utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla P.G. dall'indagato in ossequio al dettato dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen., non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche. Inoltre la sentenza incorre in altro errore laddove a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche definisce l'imputato soggetto dedito "professionalmente" alla commissione di reati contro il patrimonio senza che lo stesso sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale.
3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la censura non si confronta con la sentenza impugnata atteso che la Corte territoriale ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche da ritenersi nel giudizio di bilanciamento, equivalenti alle contestate aggravanti. Priva di fondamento è altresì la valutazione del Casamento quale soggetto dedito alla commissione di reati contro il patrimonio che è stata tecnicamente definita professionale e posta a base non già della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche bensì del diniego della revisione in nnelius del giudizio di comparazione tra contrapposte circostanze. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i '/Roma il 2 novembre