Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific critique of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Merlini and Padeu inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued for acquittal based on insufficient evidence and contested aggravating circumstances regarding the number of participants and the lack of minor damage. The court rejected these claims as manifestly unfounded, generic, and devoid of any specific critique against the lower court's detailed factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 62 n.4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a necessary critique of the lower court's reasoning, provided no absence of fault is found in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERLINI MASSIMILIANO nato a SASSARI il 11/01/1972 PADDEU MICHELA nato a SASSARI il 10/12/1982 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.MERLINI Massimiliano e PADDEU Michela ricorrono avverso la sen- tenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Sassari che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di concorso nel furto di pro- dotti farmaceutici e cosmetici presso una farmacia in Sassari e li aveva condannati alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 600 di multa ciascuno. 2.Con un primo motivo di ricorso deducono vizio motivazionale e vio- lazione di legge in punto di affermazione di responsabilità in capo al ri- corrente MERLINI, in assenza di adeguato riscontro probatorio e in as- senza di adeguato contributo concorsuale. Con una seconda articolazione lamentano il riconoscimento della circostanza aggravante del numero di persone, laddove non risultava accertata la responsabilità di almeno uno dei concorrenti. Con una terza articolazione si dolgono del mancato rico- noscimento della circostanza attenuante dell'avere provocato un danno di particolare tenuità.
3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fon- damento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) sia con riferimento alle singole responsabilità, specificamente vagliate e rico- struite alla stregua delle immagini della telecamera e delle condotte ser- bate dai singoli ricorrenti prima e nel corso dell'azione delittuosa, sia in relazione al numero delle persone che avevano realizzato l'azione preda- toria, i cui rispettivi contributi erano analizzati e ricostruiti con motiva- zione logica e non contradittoria, sia in relazione al mancato riconosci- mento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. in ra- gione del valore economico della merce sottratta.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al versamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi- tivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere estensore