Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2059/2023 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by convicted person to Supreme Court declared inadmissible under new law requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2059/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted defendant, violating the mandatory requirement for lawyer representation. The lower court had sentenced the defendant and two others for theft and fraud, but the new law of August 2017 removed the right of defendants to file appeals without counsel. Consequently, the court dismissed the appeal without formalities and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals by convicted persons must be signed by a registered court lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal inadmissibility lawyer signature requirement convicted person rights Supreme Court procedure legal representation mandate accuse di truffa falsa dichiarazione della parte verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Vassalli Francesco Emanuele, D'Agrezia Vincenzo e Pischetola Francesco, ai sensi dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCHETOLA FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 28/09/1995 avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di TRANI(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Vassalli Francesco Emanuele, D'Agrezia Vincenzo e Pischetola Francesco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Il Pischetola ricorre personalmente per cassazione avverso tale sentenza.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre