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Ordinanza — n. 2058/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the law governing plea agreements. The appellant challenged the trial court's sentencing for attempted and consummated theft, arguing the court failed to verify potential acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits cassation appeals against plea sentencing to specific statutory violations, excluding arguments about the absence of acquittal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against sentencing following a plea agreement, the Court of Cassation cannot examine grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure as such arguments fall outside the exhaustive list of admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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plea agreement sentencing cassation admissibility Article 448 paragraph 2-bis Article 129 acquittal limited grounds appeal abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Perin Simone, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Perin Simone, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERIN SIMONE nato a BRESCIA il 14/12/1986 avverso la sentenza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA(dato avviso alle parti71 udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Perin Simone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione ai reati di furto tentato e consumato a lui contestati, ritenuta la continuazione con la sentenza del Gip di Brescia n. 11/2018 ed operata la riduzione per il rito.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. nonché qualsiasi riferimento alla corretta qualificazione dei fatti ed alla congruità della pena irrogata.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 nove