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Ordinanza — n. 2053/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding theft in a private worker's changing room as a private dwelling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2053/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Ranucci's cassation appeal inadmissible against a second-instance judgment that acquitted Sandu Ghinea for prescription. Ranucci argued the open shed where the theft occurred did not qualify as a 'private dwelling' under Article 624-bis of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the shed functioned as a private dwelling because it was a reserved changing room for workers, thereby validating the lower court's application of the statute.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis c.p.; The concept of 'private dwelling' for the purpose of Article 624-bis of the Penal Code includes workplaces where private acts are performed in a reserved manner, excluding access by third parties.

Parole chiave

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theft in private dwelling Article 624-bis Penal Code private changing room prescription of crime cassation appeal inadmissible responsabilità per i danni ambientali inquinamento accidentale delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis c.p.
Ranucci Luigi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando un unico motivo con cui deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto quale reato ex art. 624 bis cod.pen.
art. 712 cod. pen
art. 624 bis cod.pen
Ranucci Luigi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando un unico motivo con cui deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto quale reato ex art. 624 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANUCCI LUIGI nato a PALERMO il 28/06/1977 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; RILEVATO IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo del 13 novembre 2019 che aveva ritenuto Ranucci Luigi e Ghinea Sandu colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ghinea Sandu in ordine al reato a lui ascritto, diversamente qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen. perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ranucci Luigi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando un unico motivo con cui deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto quale reato ex art. 624 bis cod.pen. ritenendo che il capanno rientri nel concetto di pertinenza.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la condotta ascritta all'odierno imputato sia qualificabile ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen in ciò facendo buon governo del principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio).( Sez. 4 - , n. 37795 del 21/09/2021 Rv. 281952 — 01).

Nella specie gli attrezzi al momento del furto erano riposti sotto una tettoia aperta sui lati posta nelle vicinanze dell'abitazione e come tale rientrante nel concetto di pertinenza. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ricorrendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

• 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso,in Roma il 2 n