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Ordinanza — n. 2052/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal penalty agreement due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2052/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Francone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentence based on theft, arguing for non-punishment grounds and criticizing the sentencing treatment. The court rejected these generic complaints, noting that the lower court properly ratified the parties' plea agreement and explicitly excluded statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against criminal penalty agreements are inadmissible if they lack specific legal grounds, as the judge's ratification of the plea and exclusion of acquittal causes are sufficient justification.

Parole chiave

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criminal penalty agreement inadmissible appeal plea bargain ratification non-punishment grounds procedural costs award concorso materiale di reati mancata attuazione degli accordi illeciti procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
Art. 448 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 186 Cost.
art. 129 c.p
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
Sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCONE NICOLA nato a BARI il 03/01/1987 avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BARIdato av>riso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. FRANCONE Nicola ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bari ha applicato nei suoi confronti la pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione a ipotesi di furto in concorso di autovettura con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate circostanze aggravanti della violenza sulle cose e su bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla omessa valutazione di cause di non punibilità e al trattamento sanzionatorio.

3. I i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici e privi di fondamento. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento degli odierni ricorrenti, a fronte di richiesta di applicazione di pena proveniente dalla parte. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti og- getto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, limitato alla verifica delle ipotesi di cui all'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere estens