Italian court dismisses appeal against prison sentence for attempted theft, ruling sentencing discretion is unreviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Feroldi inadmissible, upholding his six-month prison sentence for attempted theft with violence. Feroldi argued the sentence was too harsh and that mitigating circumstances regarding his age outweighed aggravating factors like recidivism. The court rejected these claims, stating that sentencing within the statutory range is a discretionary power of the trial judge that cannot be reviewed by the appellate court unless there are clear errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The determination of a sentence within the statutory minimum and maximum is a discretionary power of the trial judge that is unreviewable by the court of appeal, provided the sentence is applied in a medium or near-minimum range.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEROLDI ANDREA nato a CIRIE il 08/05/1998 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.FEROLDI Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di To- rino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentato furto in esercizio commerciale con violenza sulle cose e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.
2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non im- prontata al minimo edittale e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a valori medio minimi edittali, evidenziando la ricorrenza di precedenti penali, di cui alcuni per fatti della stessa specie e del fatto di avere commesso il fatto mentre era sottoposto a misura cautelare non detentiva. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e si- mili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, De- naro, rv. 245596). 3.1.
La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità.4. parimenti insindacabile dinanzi al giudice di legittimità risulta il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, valutato in termini di equi- valenza, in considerazione al rilievo attribuito alla recidiva e alla circostanza aggravante dell'effrazione, tali da bilanciare la valenza delle circostanze ge- neriche, riconosciute in ragione della giovane età e del contesto sociale di riferimento.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il Consigliere