Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2048/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming necessity defense for water theft due to lack of actual danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2048/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a conviction for water theft. The appellant argued that poverty justified the crime under the necessity defense, but the court held that social assistance institutions can address such needs, negating the requirement of actual danger. Consequently, the lower court's finding of guilt regarding the illegal connection to the water network was upheld.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: The state of indigence alone does not constitute the defense of necessity due to the absence of actual danger and inevitability, as social assistance institutions can provide for such needs.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessity defense water theft state of indigence social assistance criminal liability cassation appeal illegal connection pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 cod. pen.
Con il primo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen. per non avere la Corte d'appello ritenuto applicabile detta scriminante.
Art. 624 cod. pen.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 624 cod.pen.
art. 54 cod. pen
Con il primo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen.
art. 624 cod.pen
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 624 cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 3967 del 13.7.2015, Petrache
(Sez. 5, n. 3967 del 13.7.2015, Petrache, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO CARMELO nato a AGRIGENTO il 16/07/1975 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva ritenuto Colombo Carmelo colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod.pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen. per non avere la Corte d'appello ritenuto applicabile detta scriminante. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 624 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la Corte territoriale nel negare l'applicabilità dell'art. 54 cod.pen. alla condotta continuata di sottrazione di acqua posta in essere dal Colombo ha fatto buon governo del principio secondo cui la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stató è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. (Sez. 5, n. 3967 del 13.7.2015, Petrache, Rv. 265888 - 01).

Manifestamente infondato è il secondo motivo. Ed invero la Corte territoriale ha posto in rilievo che non sussiste alcun dubbio in ordine alla responsabilità del Colombo in relazione al reato contestato considerato che l'allaccio abusivo alla rete idrica avvantaggiava esclusivamente la sua abitazione. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novem