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Ordinanza — n. 2047/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for using a shielded bag to evade anti-theft systems.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2047/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ivana and Luigi Franceschini inadmissible, upholding their convictions for attempted theft. The defendants argued that the evidence regarding their predatory conduct and the use of a fraudulent device was insufficient, but the court found their arguments generic and lacking specific critique. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was linear and congruent, rejecting the claim that the identification of the suspects or the application of the aggravating circumstance was erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds contradicting the lower court's reasoning; generic arguments without substantive critique fail to justify a review of a linear and congruent decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critique linear decision theft conviction anti-theft device procedural dismissal contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi- tivo.
sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).
sez.4, n.10081 del 6/12/2018, Chaketadze
il quale ha riconosciuto l'aggra- vante in questione nell'impiego di mezzo di occultamento della refurtiva idoneo ad eludere ì controlli antitaccheggio (sez.4, n.10081 del 6/12/2018, Chaketadze, Rv.275271).
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi- tivo.
sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).
sez.4, n.10081 del 6/12/2018, Chaketadze
il quale ha riconosciuto l'aggra- vante in questione nell'impiego di mezzo di occultamento della refurtiva idoneo ad eludere ì controlli antitaccheggio (sez.4, n.10081 del 6/12/2018, Chaketadze, Rv.275271).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCESCHINI IVANA nato a BRINDISI il 26/04/1977 FRANCESCHINI LUIGI nato a MESAGNE il 11/01/1979 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.FRANCESCHINI Ivana e FRANCESCHINI Luigi ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale, confermava la decisione del Tribunale di Lecce che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di furto tentato di al- cune confezioni di profumo all'interno di esercizio commerciale, con l'uso del mezzo fraudolento per avere occultato la merce all'interno di una borsa schermata in alluminio per eludere le protezioni antitaccheggio e li aveva condannati alla pena di giustizia.

2. I ricorrenti deducono violazione di legge in relazione alla ricono- sciuta responsabilità dei prevenuti assumendo il dubbio sulla certa attri- buibilità ai prevenuti della condotta predatorìa e in ordine alla ricono- sciuta aggravante dell'impiego del mezzo fraudolento.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti dì impugnazione del tutto generici e acritici in ordine alla affermazione di responsabilità, atteso che, a pre- scindere dal riconoscimento operato dal responsabile alla sicurezza, i prevenuti erano stati bloccati ed identificati dall'agente di polizia interve- nuto, quindi nessun dubbio può sussistere sulla certa identificazione dei ricorrenti quali autori della condotta furtiva. 3.1 Quanto poi alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento ri- sulta consolidato l'insegnamento del S.C. il quale ha riconosciuto l'aggra- vante in questione nell'impiego di mezzo di occultamento della refurtiva idoneo ad eludere ì controlli antitaccheggio (sez.4, n.10081 del 6/12/2018, Chaketadze, Rv.275271).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi- tivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa dell