Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2045/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses prosecutor's appeal against trial judge's order returning case files due to defective service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2045/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Prosecutor of the Republic appealed a Rome Tribunal order returning case files after declaring nullity of service notices. The prosecutor argued this procedural step caused a case stagnation contrary to Supreme Court precedent. The court rejected this claim, ruling that such orders are not abnormal and do not halt proceedings since the prosecutor can simply re-notify the required documents.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 415-bis c.p.p.; Art. 339 c.p.p.: The court's order to return case files upon declaring nullity of service to a lawyer, rather than the detained defendant, is not abnormal and does not cause procedural stagnation, as the prosecutor retains the power to effectuate proper notification.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of service procedural stagnation custodial defendant service to lawyer abnormality of order case file return re-notification power revisione processuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 415-bis c.p.p.
Art. 339 c.p.p.
art. 415 bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014
Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMAnei confronti di: MAURO SIMONE nato a ROMA il 18/12/1972 avverso l'ordinanza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.11 sostituto procuratore della Repubblica di Roma impugna come abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, alla udienza in data 13 Aprile 2022 nel procedimento penale nei confronti di MAURO Simone, disponeva la restituzione degli atti all'ufficio della Procura della Repubblica dopo avere dichiarato la nullità delle notifiche del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il domicilio eletto presso il difensore piuttosto che in mani del destinatario che si trovava in stato di custodia cautelare in carcere.

2. Assume l'ufficio requirente l'abnormità del suddetto provvedimento in quanto idoneo a determinare una stasi del procedimento laddove la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che la nullità sarebbe occorsa soltanto nel caso in cui fosse risultato dagli atti del procedimento lo stato di custodia cautelare in cui versava il destinatario della notifica dell'atto propulsivo del giudizio.

3. La prospettazione si pone in contrasto con enunciati costanti della corte di legittimità la quale ha ripetutamente affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (sez.6, n.25810 del 8/05/2014, PMT/D.M.;sez.2, n.3738 del 13/01/2015, PM in proc.Besio). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 2 Novembre 2022 Il consigliere estensore Il Pr