Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing habitual conduct excluding non-punishment defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ben Hfayedh Seifeddine inadmissible, confirming his conviction for hashish trafficking. The appellant argued for a non-punishment cause under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found this defense inapplicable due to the habitual nature of his conduct. The decision relied on prior convictions for similar offenses to establish that the statutory exclusion for first-time offenders did not apply.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The court established that habitual conduct in drug trafficking excludes the application of the non-punishment cause for first-time offenders, rendering appeals based on this defense inadmissible when prior similar convictions exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HFAYEDH SEIFEDDINE nato il 29/01/1989 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. BEN HFAYEDH Seifeddine ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688 di multa.
2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al mancato rico- noscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.;
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello ha riconosciuto la abitualità della condotta che esclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., a fronte di condanna dell'imputato in relazione a tre precedenti per reati della stessa indole in materia di traffico di sostanze stupefacenti (sez.un., n.13681, 25/02/2016, Tushay, Rv.266591-01).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre