Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant, Nasri Wissem, personally submitted the petition rather than engaging a qualified lawyer. The appeal challenged a conviction for continued crimes, arguing violations of the accusatorial system and sentencing principles. The court ruled that under the 2017 law, personal appeals are no longer permitted, requiring representation by a special bar member to ensure adequate defense quality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The right to appeal to the Court of Cassation must be exercised through a lawyer specially enrolled in the Court's bar, rendering personal appeals by the accused inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRI WISSEM - C.U.I. 030YYDC nato il 24/10/1987 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 18 novembre 2020, con cui Nasri Wissem era stato ritenuto colpevole del reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, ritenuta la continuazione tra lo stesso ed i reati di cui alla sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Padova del 24.11.2014, condannato alla pena complessiva di anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 2100,00 di multa. L'imputato ricorre personalmente per cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., al fondamento dell'impostazione accusatoria ed al trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Con la medesima decisione sopra riportata, le Sezioni Unite hanno altresì dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011; in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in Cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). Per le ragioni che precedono, il ricor,yo va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il