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Ordinanza — n. 2038/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2038/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2038/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAGGIO FABRIZIO nato a VARESE il 03/06/1967 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, ha confermato la sentenza del 20.2.2019 con cui il Gip del Tribunale di Varese aveva condannato Mazzaggio Fabrizio alla pena di anni due di reclusione ed Euro 5000 di multa per il reato di cui agli artt. 73, commi 4 e 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309 con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2038/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Ed invero la censura proposta si risolve in una generica contestazione della sentenza impugnata di fatto riproponendo una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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testimonianze contraddittorie attendibilità dei testimoni allegazioni fattuali non credibili censura dell'accertamento dei fatti mancata prova di parzialità prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAGGIO FABRIZIO nato a VARESE il 03/06/1967 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, ha confermato la sentenza del 20.2.2019 con cui il Gip del Tribunale di Varese aveva condannato Mazzaggio Fabrizio alla pena di anni due di reclusione ed Euro 5000 di multa per il reato di cui agli artt. 73, commi 4 e 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309 con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e per vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna in ordine ai reati contestati.

3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la censura proposta si risolve in una generica contestazione della sentenza impugnata di fatto riproponendo una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2022.