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Ordinanza — n. 2035/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug possession where wife provided housing for husband's trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2035/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for Jessica Di Pietro's complicity in drug possession. The defense argued that mere passive presence in the marital home constituted insufficient evidence of active criminal contribution. The court rejected this, ruling that providing the residence for drug storage and preparation, combined with financial evidence, demonstrated a conscious facilitative contribution to the husband's criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 265 c.p.; Art. 112 c.p.p.: The provision of one's residence to facilitate another's drug trafficking constitutes a conscious contributory act, establishing criminal complicity through material and moral assistance rather than mere passive presence.

Parole chiave

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complicity in drug possession facilitative contribution marital housing provision passive presence defense inadmissible cassation appeal complicità partecipazione al reato detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 265 c.p.
Art. 112 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801
sez. 3, n. 41055 del 22 Settembre 2015, Rapushi ed altro, Rv. 265167
sez. 4, n. 34754 del 20 Novembre 2020, Abbate Antonino, Rv. 280244
sez. n. 52116 del 15 Novembre 2019, Finizio Immacolata, Rv. 278064
sez. 3, n. 34985 del 16 Luglio 2015, Caradonna ed altro, Rv. 264454
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO JESSICA nato a ROMA il 10/07/1992 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

1.DI PIETRO Jessica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di concorso nella detenzione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish e l'aveva condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. La difesa della DI PIETRO assume vizio motivazionale e violazione di legge laddove i giudici di merito avevano riconosciuto i presupposti per rico- noscere la responsabilità concorsuale della prevenuta a fronte di elementi indiziari che al massimo erano rivelatori di una connivenza passiva, priva di qualsiasi efficienza concorsuale nella detenzione dello stupefacente con fina- lità di cessione, neppure quale ipotesi di rafforzamento del proposito crimi- noso. 2.1 La difesa della ricorrente ha depositato memoria difensiva opponen- dosi ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

3. Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato a fronte di una doppia conforme decisione di merito che, con argomenti privi di illogicità e contraddittorietà evidenti ha delineato il contenuto dell'apporto contributivo, in termini di agevolazione, della DI PIETRO, alla detenzione con finalità di spaccio rinvenuto nell'abitazione coniugale. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche conte- nute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sen- tenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801).

Nes- suna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, ri- chiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità.

4. Invero alla base del giudizio di responsabilità della DI PIETRO, risultano essere state considerati ulteriori elementi indiziari, oltre alla presenza del borsone contenente lo stupefacente nella camera da letto, che emanavo l'odore dell'hashish. A conforto della consapevolezza della donna della pre- senza della droga nella propria abitazione e della finalità di spaccio, depo- neva la somma di denaro in contanti rinvenuta in camera da letto, il cui importo era del tutto incompatibile con la condizione di disoccupazione dei coniugi, il materiale per il confezionamento della sostanza (cento buste di cellophane) e per pesare lo stupefacente (due bilancini di precisione).

Quanto poi alla ricorrenza di una co-detenzione e di un contributo attivo fornito dalla DI PIETRO, quantomeno a titolo di agevolazione nel rafforzamento del pro- posito criminoso i giudici di merito hanno evidenziato come l'abitazione fosse di piccole dimensioni, la quantità di sostanza stupefacente era di particolare rilevanza, che lo strumentario per preparare le dosi era pacificamente all'in- terno della camera coniugale e che i coniugi vivevano del provento della illecita attività connessa allo stupefacente, come era testimoniato dalla somma di denaro in contanti rinvenuta.

Rilevava il primo giudice che l'avere messo a disposizione l'abitazione, di proprietà della donna, ai fini della orga- nizzazione dell'attività criminosa realizzata dal marito, costituiva un co- sciente e consapevole contributo agevolativo. Gli argomenti utilizzati dal giudice di merito sono altresì coerenti con la giurisprudenza del giudice di legittimità sul punto la quale richiede il consa- pevole apporto, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, anche in forme di agevolazione o di rafforzamento del proposito criminoso del concor- rente (sez.3, n.41055 del 22 Settembre 2015, Rapushi ed altro,Rv.265167; sez. 4, n.34754 del 20 Novembre 2020, Abbate Antonino, Rv.280244; sez., n.52116 del 15 Novembre 2019, Finizio Immacolata, Rv.278064 in cui è stata precisata la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato della moglie trovata all'interno dell'abitazione ove era occultato lo stupefa- cente).

Invero la responsabilità è stata riconosciuta in presenza di condotta attiva agevolatrice, anche in ipotesi di ostacolo frapposto all'accesso delle forze dell'ordine, oltre che di agevolazione nell'occultamento (sez.3, n. 34985 del 16 Luglio 2015, Caradonna ed altro, Rv.264454 in relazione alla messa a disposizione di una cantina). La messa a disposizione dell'abita- zione, sostanzialmente destinata con continuità a luogo di custodia, di occul- tamento, di preparazione dello stupefacente e di raccolta del ricavato, verosimilmente utilizzato per i bisogni familiari, integra un contributo age- volativo al protrarsi della detenzione dello stupefacente e dell'attività di spac- cio e rafforzativo del proposito criminoso laddove il correo poteva contare sulla base logistica organizzata presso l'abitazione coniugale.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma