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Ordinanza — n. 2034/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing agreement due to lack of specific legal grounds and procedural waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2034/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Maurizio Ansideri's appeal against his sentencing agreement inadmissible, ruling that his complaints were generic and lacked legal foundation. The appellant argued for a review of the process agreement, but the court noted his implicit waiver of evidence contestation and the specific nature of penalty application proceedings. Consequently, the court affirmed the lower tribunal's decision to apply the agreed sentence and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if they lack specific legal grounds, as the judge's ratification of the agreement excludes the need for a full factual review when the parties have waived evidence contestation.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal inadmissible procedural grounds waiver of evidence contestation penalty application proceedings generic legal complaints traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 448 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento del ricorrente.
Art. 444 c.p.p.
art. 129 c.p
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSIDERI MAURIZIO nato a CIVITAVECCHIA il 15/09/1993 avverso la sentenza del 21/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONEdato av,so alle parti; Tu-dita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; _

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. ANSIDERI Maurizio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Frosinone ha applicato nei suoi confronti la pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 12.900 di multa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione a plurime ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina con finalità di cessione.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla omessa valutazione della ricorrenza di un consenso delle parti del negozio processuale validamente formato.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici e privi di fondamento. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento del ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiannento, nonché alla spe- ciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di ap- plicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, limitato alla verifica delle ipotesi di cui all'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, come rappresentate, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualifica- zione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa d