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Ordinanza — n. 2032/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition without legal representation. The underlying conviction for a specific offense was already finalized by the Tribunal of Padua. The court ruled that the 2017 law removed the right of defendants to file appeals personally, requiring mandatory representation by a registered lawyer for all such proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, the right of the accused to file a cassation appeal personally has been excluded, rendering such appeals inadmissible if not signed by a lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition mandatory legal representation Law 103/2017 reform Cassation procedure rules adeguamento della pena asserzione difendibile difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Nakkai Ade), ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Nakkai Ade), ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAKKAJ ADEL nato il 15/01/1988 avverso la sentenza del 19/03/2022 del TRIBUNALE di PADOVA Llato avviso alle parti;-2 udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Nakkai Ade), ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 a lui ascritto.

2. Il Nakkaj ricorre personalmente per cassazione avverso tale sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dì Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre