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Ordinanza — n. 2030/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as arguments are generic and unchallenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the lack of motivation were deemed generic and unsubstantiated. The appellant claimed the lower court failed to explicitly refute evidence of drug trafficking, but the court found no specific criticism of the original decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific critique of the contested decision's reasoning, rendering the lower court's judgment linear and congruous.

Parole chiave

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lack of motivation generic arguments inadmissible appeal drug trafficking procedural costs traffico grave di stupefacenti abuso di sostanze sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADAFFARI SALVATORE nato a APRILIA il 27/07/1983 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Madaffari Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, resa all'esito di rito abbreviato, che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo crack e lo aveva con- dannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancata pronuncia assolutoria con particolare riferimento dei rilevati indici di emersione della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere estensore Il Pre