Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded lack of dissent regarding penalty re-determination under Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to articulate specific reasons for dissent against the appellate court's penalty re-determination. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the appeal focused solely on the sanction measure rather than the legal qualification of facts under Article 73, paragraph 4 of DPR 309/90. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 73 comma 4 DPR 309/90: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for dissent are not expressly stated, rendering the appeal manifestly unfounded and lacking the requisite legal objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAYALI ZAKARIA nato il 30/04/1989 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.KHAYALI Zakaria ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni umo mesi quattro di reclusione ed euro 1.4000 di multa con riferimento alla ipotesi di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto non enuncia le ragioni di dissenso avverso il provvedimento impugnato il quale con adeguata e congrua motivazione logico giuridica ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato, laddove l'appello atteneva esclusivamente alla misura del trattamento sanzionatorio. Il giudice di appello ha poi correttamente argomentato sulla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati nell'ambito della ipotesi di cui all'art.73 comma 4 dpr 309/90, né la stessa appare manifestamente errata Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 Nov