Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2027/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentencing for drug possession due to inadmissible generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2027/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Daniele De Vergori inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment grounds but failed to specify them, violating procedural requirements for plea bargain appeals. The court ruled that the lower court's brief justification for applying the agreed sentence was sufficient and that the appeal lacked the necessary legal foundation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargain sentencing decision is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the exact cause of non-punishment, as the judge's ratification of the agreement excludes the need for detailed reasoning on non-punishment hypotheses.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible grounds drug possession sentencing non-punishment causes procedural costs Cassation dismissal generic appeal ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 129 c.p
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VERGORI DANIELE nato a LECCE il 15/03/2000 avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato av,so alle parti; udita la_relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI/ .

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. DE VERGORI Daniele ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Lecce ha applicato nei suoi confronti la pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione della ricorrenza di cause di non punibilità.

3. I i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici, privi di fondamento ed esclusi dal novero dei motivi di impugna- zione esperibili avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento del ricorrente. 3.1 La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volonta- ria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputa- zione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, limitato alla verifica delle ipotesi di cui all'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere estensore