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Ordinanza — n. 2026/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of motivation and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2026/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by El Makaadi Lofti inadmissible. The defendant argued the lower court's judgment lacked sufficient motivation regarding his criminal responsibility, but the court found the complaint generic and repetitive of previous arguments. Consequently, the appeal was rejected because it failed to cite specific statutory provisions or address the court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates grievances from the appeal without citing specific statutory provisions or addressing the court's detailed reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of motivation generic complaint procedural preclusion Italian criminal procedure momento del reato complicità incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAKAADI LOFTI nato il 26/03/1967 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 23 ottobre 2020 con cui El Makaadi Lofti era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309 e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, con la diminuente per il rito, condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2400,00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione con cui deduce la mancanza, l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile. La censura presenta plurimi profili di inammissibilità in quanto reitera le medesime doglianze già sollevate con l'atto di appello senza confrontarsi con le puntuali statuizioni della sentenza impugnata. Inoltre si caratterizza per la intrinseca genericità in quanto non attinge specifiche statuizioni della sentenza ma si risolve in una richiesta di rivisitazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2