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Ordinanza — n. 2025/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on mitigating circumstances versus recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2025/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dell'Otto Giordano inadmissible, upholding the lower court's conviction for recidiva. The appellant argued the appellate court failed to explicitly weigh mitigating circumstances against the aggravating recidiva, yet the court found its decision logically sound. The appellate court correctly exercised its discretionary power to equate the mitigating factors with recidiva based on the specific gravity of the crime and the defendant's personal history, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appellate court's discretionary judgment on the equivalence of mitigating circumstances and recidiva is not subject to cassation review if logically reasoned and not arbitrary, even without explicit comparative analysis.

Parole chiave

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recidiva circostanze attenuanti giudizio di prevalenza potere discrezionale inammissibilità ricorso concorso di circostanze equivalenza godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa.
art. 69 cod. pen
In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli
Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli
scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'OTTO GIORDANO nato a ROMA il 20/12/1977 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 29 marzo 2021 con cui Dell'Otto Giordano era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione con cui deduce la mancanza di motivazione in ordine a quanto specificamente dedotto in ordine al regime di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante contestata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riguardo alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formulare un giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche, alla luce della gravità del fatto e delle modalità di esecuzione nonché della personalità del prevenuto gravato da una sentenza di condanna specifica per reato commesso nell'ottobre 2020. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2