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Ordinanza — n. 2024/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite specific grounds allowed under plea bargain rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted under the statutory limitations for plea bargain appeals. The defendant argued that the lower court failed to verify the absence of acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, restricts appeals to specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality, excluding general violations of law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against sentencing judgments are inadmissible if based on a violation of law regarding the non-existence of acquittal causes, as the law strictly limits admissible grounds to those expressly enumerated.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Article 448 paragraph 2-bis acquittal causes Code of Criminal Procedure legal qualification error Cassation appeal reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
pen., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, applicata la previsione di cui al comma 7 ed operata la riduzione per il rito.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'omesso accertamento della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'omesso accertamento della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJJAR ZAKARIA nato il 03/01/1989 avverso la sentenza del 27/01/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO(Fato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Najjar Zakaria, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, applicata la previsione di cui al comma 7 ed operata la riduzione per il rito.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'omesso accertamento della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novembr