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Ordinanza — n. 2019/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded legal violations and reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2019/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Pagnelli's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. Pagnelli argued that the lower court erred in finding the seized drugs were for trafficking rather than personal use and denied generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellate court's reasoning was logical, based on objective evidence like cut drugs and proximity to a known drug dealing spot, and that the denial of mitigation was justified by the lack of positive elements supporting it.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is not contradictory and adequately accounts for the relevant elements, as the court of merit's factual assessment is insulated from review unless manifestly illogical.

Parole chiave

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drug trafficking conviction generic mitigating circumstances drug possession evaluation inadmissible appeal appellate reasoning review detenzione di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia
Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv.
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 2853 del 19/03/2014, Lule
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNELLI GIUSEPPE nato a FASANO il 01/06/1970 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Taranto del 24 marzo 2021, con cui, all'esito di rito abbreviato, Pagnelli Giuseppe era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 2000,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (così riqualificata l'originaria imputazione) e 4 comma 2 I. 18 aprile 1975 n. 110.

2. Il Pagnelli, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta cessione dello stupefacente detenuto. Con il secondo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che la Corte d'appello ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

A fronte della ricostruzione e della valutazione dei dati probatori, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333;

Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). In materia di stupefacenti, questa Corte ha evidenziato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

La Corte territoriale, infatti, ha illustrato le ragioni dell'esclusione dell'uso personale dello stupefacente in quanto già tagliato in pezzi pronti per lo spaccio ed in presenza di strumentazione atta alla suddivisione che il mero consumatore non ha necessità di avere a portata di mano considerato altresì che il Pagnelli è stato individuato nelle immediate vicinanze di un notorio luogo di spaccio ed in possesso di due diversi tipi di sostanza stupefacente già confezionata in dosi "da strada". Quanto alla detenzione del coltello, giova ricordare che il " giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato l'assenza di elementi di positiva valutazione che ne giustifichino la concessione.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen