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Ordinanza — n. 2018/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2018/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2018/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OJIEMUZE JOHN nato il 27/11/1995 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che aveva riconosciuto OJIEMUZE John colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana con finalità di cessione e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 2018/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta pronuncia ha proposto impugnazione la difesa del OJIMEUZE lamentando difetto motivazionale in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, non adeguatamente esplicitato con riferimento agli indici di cui all'art.133 cod.pen. in ragione degli argomenti addotti a sostegno della scelta di non applicare la pena minima edittale.

Parole chiave

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difesa d'ufficio capacità di stare in giudizio legittimazione ad agire posizione della vittima ministro della giustizia nomina del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OJIEMUZE JOHN nato il 27/11/1995 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che aveva riconosciuto OJIEMUZE John colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana con finalità di cessione e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto impugnazione la difesa del OJIMEUZE lamentando difetto motivazionale in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, non adeguatamente esplicitato con riferimento agli indici di cui all'art.133 cod.pen. in ragione degli argomenti addotti a sostegno della scelta di non applicare la pena minima edittale.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in presenza di motivazione congrua a fronte di pena base determinata in misura medio minima edittale (anni due mesi tre di reclusione a fronte di forchetta editale compresa tra mesi sei e quattro anni di reclusione). Sotto questo profilo il giudice di appello non ha fatto che adeguarsi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale e a richiamare, sebbene implicitamente, gli argomenti addotti dai giudici di merito in ordine ai criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod.pen. 3.1 Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596).

Nella specie la pena edittale della reclusione è stata indicata in misura non superiore alla misura media edittale, bensì in termini orientati verso criteri medio-minimi, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata per escludere un onere motivazionale di maggiore rigore.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e 'da ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero al riguardo per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così