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Ordinanza — n. 2016/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2016/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2016/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJKOLAJ GJIN nato il 27/04/1988 avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1. In data 23 febbraio 2022 il giudice monocratico del tribunale di Roma applicava a Gjkolaj Gjin, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 2400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2016/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In data 23 febbraio 2022 il giudice monocratico del tribunale di Roma applicava a Gjkolaj Gjin, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 2400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza pericolo di collusione con testimoni testimonianza della vittima allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJKOLAJ GJIN nato il 27/04/1988 avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. In data 23 febbraio 2022 il giudice monocratico del tribunale di Roma applicava a Gjkolaj Gjin, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 2400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo deducendo la erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché manifestamente infondato e assolutamente generico. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere- dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla.

Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto. Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata in senso proprio dal giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo.

Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.

4. Il ricorso, che deduce in forma generica, la eventualità di accedere ad una differente qualificazione della fattispecie, senza tener conto delle circostanze descritte in imputazione, deve pertanto essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2