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Ordinanza — n. 2010/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2010/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2010/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOTINA ANTONIO ENZO nato a TORINO il 06/03/1991 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; • Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha inflitto a Masotina Antonio Enzo, imputato del delitto continuato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale; Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di una pluralità di reati per i fatti di cui al capo di imputazione, avente ad oggetto la contraffazione di due documenti di identità, entrambi apparentemente intestati ad un unico soggetto;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2010/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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doppia punibilità concorso materiale di reati triplice identità uso di false generalità falsità ideologica in documenti duplica

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, posto che l'impugnazione è stata proposta avverso una sentenza di patteggiamento ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOTINA ANTONIO ENZO nato a TORINO il 06/03/1991 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; • Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha inflitto a Masotina Antonio Enzo, imputato del delitto continuato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale; Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di una pluralità di reati per i fatti di cui al capo di imputazione, avente ad oggetto la contraffazione di due documenti di identità, entrambi apparentemente intestati ad un unico soggetto;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile, posto che l'impugnazione è stata proposta avverso una sentenza di patteggiamento ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la questione di riqualificazione giuridica, afferente ictu ()cui/ ad accertamenti di merito, non risulta rappresentata con l'atto di appello e come tale non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, ove si consideri che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 -dep. 04/02/2020- Rv. 278114);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29