Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissible factual reconstruction and invalid prescription arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Roberto Fragapane inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The court rejected arguments attempting to reconstruct facts using criteria different from the trial judge's, labeling them as inadmissible attempts to bypass the merits. Furthermore, the court dismissed claims regarding mitigating circumstances and prescription, noting that the extended statute of limitations for the crime runs until June 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of the trial court or generic complaints regarding aggravating circumstances are inadmissible in the court of cassation. The court of cassation cannot substitute its own evaluation of evidence or facts for that of the court of first instance and appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGAPANE ROBERTO nato a AGRIGENTO il 05/11/1993 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Fragapane Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado di condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove, non sono consentiti in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
Considerato che il terzo e il quarto motivo, con i quali si contesta la configurabilità delle aggravanti, sono aspecifici, perché si riferiscono a generiche doglianze proposte in appello, e comunque manifestamente infondati, anche tenuto conto dei profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pagina 2 della sentenza impugnata); Considerato che il quinto ed il sesto motivo, riguardanti il diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 62 bis cod. pen., sono riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica (pagina 2 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il settimo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che il termine prorogato per il reato di furto pluriaggravato, commesso il 15 dicembre 2012, decorrerà alla data del 15 giugno 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Cons.glier estensore Il Presi