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Ordinanza — n. 2007/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2007/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2007/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VUJICIC LJUBISA (C.U.I. 01QHPRL) nato il 26/05/1973 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Vujicic 13bisa (C.U.I. 01QHPRL), condannato per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale circa la qualificazione giuridica del reato contestato, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 2007/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 01QHPRL) nato il 26/05/1973 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Vujicic 13bisa (C.U.I. 01QHPRL), condannato per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale circa la qualificazione giuridica del reato contestato, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Parole chiave

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usurpazione d'identità imputazione di furto testimonianza della vittima perseguimento penale per truffa accusa penale accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
Rilevato, infatti, che integra il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VUJICIC LJUBISA (C.U.I. 01QHPRL) nato il 26/05/1973 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Vujicic 13bisa (C.U.I. 01QHPRL), condannato per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale circa la qualificazione giuridica del reato contestato, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, infatti, che integra il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, Rv. 279110); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso iY29 settembre 2022 Il Coniglie estensore Il Preside