Ordinanza — n. 2006/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO FILADELF0 nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 29/12/1972 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Pappalardo Filadelfo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20.1.2022, che, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 612 co. 2 cod.pen., ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Milano che lo ha condannato alla pena di tre mesi di reclusione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2006/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione congrua e non manifestamente illogica; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO FILADELF0 nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 29/12/1972 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Pappalardo Filadelfo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20.1.2022, che, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 612 co. 2 cod.pen., ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Milano che lo ha condannato alla pena di tre mesi di reclusione;
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione congrua e non manifestamente illogica; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2022 Il consi9iiier,e es ensore Il Presidente