Ordinanza — n. 2003/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRYLOWSKI KRZYSZTOF 30ZEF (C.U.I. 04VAXD6) nato a GDANSK( POLONIA) il 18/09/1973 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Brylowski Krzysztof Jozef (CUI. 04VAXD6) per il reato previsto all'articolo 453 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e che, comunque, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 453 cod. pen; Ordinanza — n. 2003/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 04VAXD6) nato a GDANSK( POLONIA) il 18/09/1973 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Brylowski Krzysztof Jozef (CUI. 04VAXD6) per il reato previsto all'articolo 453 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e che, comunque, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRYLOWSKI KRZYSZTOF 30ZEF (C.U.I. 04VAXD6) nato a GDANSK( POLONIA) il 18/09/1973 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Brylowski Krzysztof Jozef (CUI. 04VAXD6) per il reato previsto all'articolo 453 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e che, comunque, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così