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Ordinanza — n. 2001/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2001/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2001/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente h ORDINANZA (,)(1, sul ricorso proposto da: BENHNIA HICHAM nato il 26/06/1975 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato ay‘so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Benhnia Hicham ha proposto ricorso personale avverso la sentenza della corte d'Appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613 cod. proc. pen, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione e che comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2001/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

Parole chiave

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lacune probatorie prove acquisite illegalmente diritto di non autoincriminarsi testimonianza della vittima prova del DNA caso poco grave

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Considerato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
27201101); Considerato che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente h ORDINANZA (,)(1, sul ricorso proposto da: BENHNIA HICHAM nato il 26/06/1975 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato ay‘so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Benhnia Hicham ha proposto ricorso personale avverso la sentenza della corte d'Appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613 cod. proc. pen, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione e che comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche;

Considerato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); Considerato che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 ttembre 2022 Il consigliere e tensore Il president