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Ordinanza — n. 1999/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violate statutory limits on cassation review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of facts regarding a burglary conviction, claiming violations of procedural law. The court ruled that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal errors, reserving factual assessment exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 cod.proc.pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or offer alternative interpretations of evidence, as the exclusive power to assess facts belongs to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Cassation Review Limits Factual Complaints Burden of Proof Inadmissible Appeal prove acquisite illegalmente imputazione di furto indizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod.proc.pen.
art. 192 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BESIC RAMIZ nato il 07/04/1978 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIREN2:E dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Besic Ramiz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che il motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ex art. 192 cod.proc.pen. in relazione alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Sul punto giova rammentare che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). D'altra parte, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che, a fronte dell'accertata proprietà dell'autovettura in cui è stata rinvenuta la refurtiva, sia il proprietario a dover fornire spiegazioni alternative in merito alla disponibilità dell'auto, circostanza con la quale il ricorrente non si confronta;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigliere es ensore Il Presi