Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1998/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1998/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1998/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCO LUCA nato a ROMA il 30/12/1995 DOMIZI DANIELE nato a ROMA il 02/07/1995 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Franco Luca e Domizi Daniele ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna dei ricorrenti in ordine ai reati di cui all'art. 612 e 582 cod. pen.; Considerato che il primo motivo del ricorso proposto da Domizi Daniele, con cui si lamenta l'insussistenza del contributo causale del predetto alla realizzazione del fatto tipico di minaccia (valevole, nella ricostruzione difensiva, sia a smentire la responsabilità penale dell'imputato a questo titolo, sia a negare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.), non è ammesso in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 112 cod. pen, art. 52 cod. pen, art. 40 cod.pen; Ordinanza — n. 1998/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminate le memorie depositate dai difensori dei ricorrenti, che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità dei ricorsi; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggressione fisica azione civile tentata lesione personale semplice azione di provocazione causalità del colpo di frusta difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 112 cod. pen
Considerato che il primo motivo del ricorso presentato da Franco Luca, con cui si contesta l'irrilevanza causale del contributo dei correi, allo scopo di demolire la sentenza di appello in punto di ascrivibilità dell'aggravante di cui all'art. 112 cod.
art. 52 cod. pen
5 del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la statuizione della sentenza di appello secondo cui non è stato possibile riscontrare alcun male ingiusto a cui il Domizi avrebbe reagito ex art. 52 cod.
art. 40 cod.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCO LUCA nato a ROMA il 30/12/1995 DOMIZI DANIELE nato a ROMA il 02/07/1995 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Franco Luca e Domizi Daniele ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna dei ricorrenti in ordine ai reati di cui all'art. 612 e 582 cod. pen.; Considerato che il primo motivo del ricorso proposto da Domizi Daniele, con cui si lamenta l'insussistenza del contributo causale del predetto alla realizzazione del fatto tipico di minaccia (valevole, nella ricostruzione difensiva, sia a smentire la responsabilità penale dell'imputato a questo titolo, sia a negare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.), non è ammesso in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato;

Rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto da Domizi Daniele, con cui ci si duole del mancato riconoscimento della legittima difesa e, in subordine, dell'eccesso colposo in legittima difesa, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 5 del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la statuizione della sentenza di appello secondo cui non è stato possibile riscontrare alcun male ingiusto a cui il Domizi avrebbe reagito ex art. 52 cod. pen.: la fattispecie ricostruita dal giudice di merito, infatti, fotografa coerentemente un'aggressior e compiuta da "cinque contro uno", rispetto alla quale Cappelletti Davide, persona offesa, aveva provato a divincolarsi;

Considerato che il primo motivo del ricorso presentato da Franco Luca, con cui si contesta l'irrilevanza causale del contributo dei correi, allo scopo di demolire la sentenza di appello in punto di ascrivibilità dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., è mani'estamente infondato, in quanto adduce violazioni di legge basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Rilevato che il secondo motivo del ricorso presentato da Franco Luca, che censura la sentenza di appello nella parte in cui ha riconosciuto il ricorrente responsabile in concorso del reato di lesioni, è manifestamente infondato, dal momento che trascura l'assunto pacifico secondo cui, nell'ambito di un'aggressione violenta perpetrata da più persone, la prova del contributo causale atipico di un correo si può desumere dalla sola partecipazione alla colluttazione, già di per sé idonea a determinare, sul piano del nesso di causalità ex art. 40 cod.pen., un evento di lesioni hic et nunc diverso da quello che si sarebbe verificato senza l'azione del correo;

Esaminate le memorie depositate dai difensori dei ricorrenti, che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità dei ricorsi; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 s